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D.L. 24/12/2003 n. 355f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'art. 10 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8bis, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. 45. Le disposizioni dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente Legge, ed il relati- vo versamento è effettuato entro il 16 aprile 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per Legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato art. 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b), del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. 46. Le disposizioni dell'art. 11 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente Legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonchè all'adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente Legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso art. 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si applica, in particolare, l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata Legge n. 289 del 2002. 47. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa Legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto art. 14, anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonchè negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 14 c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 aprile 2004. 48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente Legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonchè ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 aprile 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente Legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'art. 15 della predetta Legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente Legge e fino al 19 aprile 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonchè quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato Decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo. 49. Le disposizioni dell'art. 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della presente Legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 aprile 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 aprile 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2004 sull'importo delle rate successive.». -La Legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)» . -Si riportano gli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)» : «Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione). 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonchè i soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il Decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b). D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonchè dalle imprese di allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il Decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente Legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica. 4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto e sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente Legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
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